Albo Conciliazioni
Informativa Generale
Quale informativa generale, con la presente si comunica che le istanze di Conciliazione pervenute a questa Segreteria di Conciliazione, nel rispetto dei termini di cui all’art. 17 del CCNI 06/03/2019 e relative a procedure direttamente curate dall’Ambito territoriale di Trapani, vengono prese in carico dal competente Reparto che ne cura l’istruttoria al fine di valutarne la fondatezza; la richiesta di adesione o le eventuali osservazioni devono pervenire alla Segreteria di conciliazione entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. Le richieste di conciliazione relative a procedure gestite dai Dirigenti scolastici delle Istituzioni ricadenti nella competenza dell’Ambito Territoriale di Trapani, se già non indirizzate alla scuola di competenza, vengono inoltrate alla stessa affinché ne curi l’istruttoria; la richiesta di adesione o le eventuali osservazioni devono pervenire alla Segreteria di conciliazione entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. Le richieste di tentativo di conciliazione vengono pubblicate successivamente al ricevimento, con oscuramento di eventuali dati sensibili e/o comunque non rilevanti ai fini della comprensione della questione all’Albo elettronico delle Conciliazioni, sezione pubblica del sito web istituzionale dell’Ambito territoriale di Trapani; ciò al fine di consentire ad eventuali contro interessati di fare osservazioni da trasmettere alla Amministrazione/Reparto che cura l’istruttoria; dette osservazioni devono pervenire nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione sull’Albo elettronico delle Conciliazioni. La Segreteria di Conciliazione, provvederà quindi a convocare le parti per esperire il tentativo di conciliazione, solo nel caso che pervenga la richiesta o l’adesione da parte del Dirigente dell’Ambito territoriale o la richiesta o l’adesione da parte del Dirigente Scolastico della Istituzione scolastica coinvolta. Si precisa che il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 17 CCNI del 06/03/2019 e secondo la norma dell’art. 135 CCNL 29/11/2007, nonché, come previsto dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183 (norme lette e interpretate in combinato disposto), non è più obbligatorio ma facoltativo. Inoltre l’art. 410 c.p.c., come sostituito dal predetto art. 31 della legge n. 183/2010 espressamente prevede: “Ove ciò non avvenga [MANCATA ADESIONE AL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE O CONCILIAZIONE], ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria”. Pertanto, in mancanza di comunicazioni da parte di questa Segreteria, il tentativo di conciliazione si deve intendere con “esito negativo”, fatte salve le eventuali determinazioni/risposte che in autotutela amministrativa, le Amministrazioni coinvolte dovessero comunicare autonomamente agli interessati.